TITOLO 1
DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA
Art.1 ( Denominazione )
E’ costituita con sede nel Comune di Cosenza, la Società cooperativa sociale di tipo A/B denominata “HOP-LA’ COPPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. a.r.l.” .
La cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze sia in Italia che all’estero, nei modi e nei termini di legge.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.
Art.2 ( Durata e Adesioni )
La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell’assemblea. La Cooperativa, previa delibera dell’organo amministrativo aderisce, accettandone gli statuti ed i regolamenti, alla Lega nazionale delle Cooperative e Mutue.
TITOLO II
SCOPO – OGGETTO
Art.3 (Scopo mutualistico)
LA cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata. La cooperativa non ha finalità di lucro, è retta da principi di mutualità e dell’assistenza, operando sulla base dei principi di elevazione morale, sociale e culturale, sviluppando tutte le attività e le iniziative atte a contribuire a tale elevazione ed è sottoposta alla normativa di cui alla legge 8 novembre 1991 n.381. La Cooperativa ha, inoltre lo scopo di procurare ai soci continuità di occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali, professionali, tramite l’esercizio in forma associata dell’impresa. Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, i soci instaurano con la cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro.
La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.
Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori.
Art.4 ( Oggetto sociale)
La società cooperativa, senza finalità speculative e di lucro, intendendo far partecipare i soci ai benefici della mutualità ed avvalendosi delle agevolazioni economiche e finanziarie previste dalle leggi nazionali, regionali e comunitarie, si prefigge di:
- procurare ai soci condizioni di lavoro più favorevoli di quelle offerte dal mercato, perseguendo l’obiettivo della piena occupazione, con l’inserimento lavorativo, in particolare, di persone svantaggiate;
- incentivare nella compagine sociale l’autogestione e l’ideale cooperativo;
- concorrere alla promozione di servizi sociali, anche in collegamento con gli Enti locali;
- rendere possibile l’incremento dell’occupazione giovanile, femminile, delle fasce deboli, di categorie protette, di fasce in transizione, di soggetti immigrati, in applicazione delle leggi Regionali, Nazionali ed Europee, attraverso l’acquisizione e la gestione in appalto di progetti previsti dalle suddette Leggi.
La cooperativa, inoltre, intende porsi come Ente di Orientamento e Formazione, aderendo all’Associazione di Enti Pubblici e Privati “ CORA ONLUS” ( Centri Orientamento Retravailler Associati ) al fine di operare nel campo dell’orientamento professionale, della formazione al lavoro e della formazione continua, della qualificazione e riqualificazione professionale, della motivazione all’apprendimento e verso i percorsi di crescita.
La cooperativa si propone in particolare lo svolgimento delle seguenti attività:
Istituzione di un Centro per la produzione di eventi culturali, teatrali, artistici, sportivo/ricreativi e scientifici come rassegne, spettacoli,mostre, convegni, conferenze, fornendone tutti i servizi necessari, dalla progettazione, alla comunicazione, all’allestimento tecnico, alla produzione di supporti multimediali.
Istituzione di un Centro per la produzione e post-produzione di prodotti multimediali, nonché la commercializzazione degli stessi. La fornitura ed il noleggio di attrezzature tecniche per la realizzazione di eventi, per i trasporti e l’ allestimento e altri servizi similari.
L’attività di commercializzazione di prodotti dell’ente stesso o acquisiti da terzi, come prodotti artigianali, usato, prodotti del commercio equo e solidale per il proprio autofinanziamento o come fonte di fund-raising per conto terzi, ricerche di mercato, campagne propagandistiche, pubblicitarie e, comunque, ogni attività connessa ed in relazione alla comunicazione come organizzazione convegni, creare spot pubblicitari da divulgare attraverso radio e televisione, creare ed organizzare campagne face-to-face . Raccolta dati concernenti inchieste statistiche di pubblico interesse elative al campo urbanistico economico anagrafico sanitario ed alla condizione Sociale dei cittadini stranieri ed italiani.
Promozione di ricerca ed attività culturali Sociali e scientifiche soprattutto a riguardo dei settori più innovativi quali a titolo esemplificativo e non tassativo la arteterapia, la psicoterapia, l’omeopatia.
Promozione gestione di convenzioni o appalti pubblici e/o privati di iniziative Sociali, sanitarie, culturali, ricreative sportive.
Stipulare convenzioni con enti pubblici privati no profit per la fornitura di consulenze e servizi relativi alla partecipazione di bandi europei nazionali regionali e locali afferenti la formazione, gli appalti, il servizio civile nazionale e similari. Partecipare in forma diretta o anche in forma di partenariato o di consorzio a Bandi Europei Nazionali Regionali e locali afferenti la formazione gli appalti il Servizio Civile Nazionale e similari
Gestire le attività terziste come i call-center, segreterie, strutture organizzative per enti pubblici, privati, no profit. Svolgere servizi ecologici, di tutela ambientale e di bonifica di aree parchi, giardini pubblici e/o privati
Svolgere servizi di pulizia di custodia e piccola manutenzione di strutture edifici e di immobili pubblici e/p privati
Svolgere attività di trasporto, trasloco, asportazione di materiale per conto di committenti pubblici e/o privati Assistenza a domicilio dei bambini, garantendone la cura, la sorveglianza, la salvaguardia e quant’altro a tiene prevalentemente agli aspetti educativi
Assistenza a domicilio agli anziani, agli invalidi, ed ai portatori di handicap impegnandosi in ciò che attiene ad una sana e dignitosa esistenza e quindi inserita nel contesto Sociale.
L’assistenza di cui sopra anche in casi di degenza presso ospedali case di cura e luoghi di villeggiatura
Servizi domestici e familiari in genere attraverso la opportuno organizzazione del lavoro dei Soci
La gestione di strutture socio-sanitarie quali residenze protette, per la riabilitazione e la cura di persone anziane, portatrici di handicap o patologie croniche, per la prevenzione del disagio e la riduzione del danno per il recupero delle dipendenze e del disagio psico-sociale di qualsiasi genere.
Esecuzione tramite appalti e convenzioni, di lavori edili e non, con particolare riferimento a tutto quanto concerne l’abbattimento di barriere architettoniche.
Gestione su concessione degli enti proprietari pubblici e/o privati di asili nido, scuole matern,e mense scolastiche, e aziendali e di quartiere, lavanderie, campeggi, alberghi, centri culturali ricreativi e sportivi, assistenziali e centri di educazione psicofisica per anziani, portatori di handicap ed inabili al lavoro.
Gestione di progetti integrati nel settore agricolo, foreste, caccia e pesca, turismo, agriturismo, tempo libero, artigianato, beni ambientali e culturali, compresa la manutenzione delle opere infrastrutturali.
Esecuzione, per conto di enti pubblici e privati, di lavori edili, stradali, idraulici, termici, elettrici, disinfezione e disinfestazione nonché di ripristino e rinnovazione in collaborazione con consorzi competenti, per la bonifica di impianti idrici, anche partecipando a gare di appalto di qualunque genere purché consentite dalla Legge.
Un servizio di copisteria e di editoria anche informatizzata, con gestione commerciale di libri e prodotti affini,
La gestione l’adozione di recupero (restauro) di alcuni settori del patrimonio culturale ed artistico del territorio (monumenti,gallerie, musei).
La gestione di punti informativi e per l’incontro domanda-offerta di lavoro quali Internet-Cafè, centri di collocamento privato, servizi per la selezione del personale, organizzazione di viaggi vacanze, vacanze studio, itinerari e visite guidate.
Gestione di servizi culturali e per il tempo libero quali biblioteche, videoteche e similari, che prevedono anche attività di noleggio e vendita degli stessi.
La Cooperativa potrà predisporre e condurre quant’altro sia di ausilio e o complementare agli scopi Sociali,
Potrà aderire alle varie forme di rappresentanza ed organizzazione che si propongono il conseguimento di finalità coerenti con gli scopi Sociali ed in generale orientati ad un consolidamento e ad uno sviluppo di tali esperienze, nonché concorrere alla formazione di altre strutture cooperativistiche.
La Società potrà, inoltre, svolgere qualsiasi altra attività connessa o affine e conseguente all’oggetto Sociale, compiendo tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, finanziaria e commerciale necessarie per il raggiungimento dello scopo Sociale.
La Società Cooperativa Sociale inoltre per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei Soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti limitata ai soli Soci ed effettuate esclusivamente al fine dell’oggetto Sociale.
E’ pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico sotto ogni forma, la Cooperativa può inoltre costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonchè adottare procedure di programmazione pluriennali finalizzate allo scopo o ammodernamento aziendale ai sensi della legge 31 dicembre 1992 nr 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.
TITOLO III
SOCI
Articolo 5 (Soci ordinari)
Il numero dei Soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
Possono essere Soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, e in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all’oggetto della Cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini Sociali con la propria attività lavorativa o professionale.
La ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all’effettiva partecipazione del Socio all’attività economica della Cooperativa; la ammissione deve essere coerente con la capacità economica della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei Soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio è lungo periodo.
Gli aspiranti Soci devono possedere un’anzianità di lavoro (o un esperienza imprenditoriale) di almeno sei mesi, nonché un esperienza in qualità di Socio cooperatore in cooperative affini o similari di almeno un anno.
Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l’erogazione del servizio mutualistico in favore dei Soci preesistenti.
Non possono essere Soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quelle della cooperative svolgano un’attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della Cooperativa stessa. A tal fine, l’Organo Amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i Soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.
Qualora siano presenti i presupposti di legge per la loro ammissione, possono essere Soci le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della Cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di altre Società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della Cooperativa.
Articolo 6 (Soci speciali)
L’Organo Amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l’ammissione di nuovi Soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell’interesse:
A alla loro formazione professionale
B al loro inserimento nell’impresa
Nel caso in cui alla lettera A del comma 1 l’Organo Amministrativo può ammettere alla categoria dei Soci speciali coloro che debbano completare integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi Sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio lungo periodo della Cooperativa.
Nel caso in cui alla lettera B del comma 1 l’Organo Amministrativo può ammettere alla categoria dei Soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente al raggiungimento degli scopi Sociali ed economici, e in coerenza con le strategie di medio lungo periodo della Cooperativa.
La delibera di ammissione dell’organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento stabilisce:
- la durata del periodo di formazione o di inserimento del Socio speciale
- i criteri e le modalità attraverso le quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell’ assetto produttivo della Cooperativa
- le azioni o la quota che il Socio speciale deve sottoscrivere al momento dell’ammissione in misura comunque non superiore al 50% di quello previsto per i Soci ordinari.
Ai Soci speciali può essere erogato il ristorno previsto dall’articolo 17 anche misura inferiore ai Soci ordinari in relazione ai costi formazione professionale o di inserimento nell’impresa Cooperativa ai Soci speciali non spetta comunque la attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale Sociale.
Il Socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l’approvazione del bilancio. Il Socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.
I Soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall’articolo 2476 del codice civile.
I Soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge dall’articolo 11 del presente statuto. Il recesso affetto per quanto riguarda il rapporto Sociale il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.
I Soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione ed inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall’articolo 12 del presente statuto.
Alla data di scadenza del periodo di formazione inserimento il Socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri Soci cooperatori a condizioni che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla Cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all’attività economica della Cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell’organizzazione aziendale. In tal caso, l’Organo Amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di Socio ordinario all’interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall’articolo 7.
In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l’Organo Amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del Socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall’articolo 12.
Articolo 6/bis Soci Volontari.
Oltre ai Soci previsti dalla vigente normativa potranno partecipare alla Cooperativa anche Soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente.
Il loro numero non potrà comunque superare la metà del numero complessivo dei Soci. Ai Soci volontari si applica per intero l’articolo 11 della legge 381/1991.
Articolo 7 Domanda Di Ammissione.
Chi intende essere ammesso come Socio dovrà presentare all’Organo Amministrativo domanda scritta che dovrà contenere :
A se persona fisica, l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
B l’indicazione dell’effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
C la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della Cooperativa;
D l’ammontare della quota che propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore, ne superiore limite minimo e massimo fissati dalla legge;
E la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi Sociali;
F la dichiarazione e di accettazione della clausola compromissoria di cui all’articolo 29 del presente statuto. Nella domanda di ammissione presentata da persone giuridiche devono essere riportati, in sostituzione dei dati elencati nella lettera a del comma 1, la denominazione dell’ente, la sede legale, l’oggetto Sociale, il cognome e nome delle persone che ne hanno la rappresentanza legale e il codice fiscale ed allegata copia dell’atto costitutivo e dello statuto vigente, dichiarati conformi all’originale dal presidente dell’Ente e dal presidente del collegio sindacale, nonché l’estratto autentico della deliberazione di adesione alla Cooperativa assunta dall’organo statutariamente competente, contenente la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione dello statuto e dei regolamenti della Cooperativa.
L’organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al precedente articolo 5 e l’inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal medesimo articolo 5, delibera entro 60 giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale Sociale.
La delibera di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei Soci dopo che il nuovo Socio abbia effettuato il versamento del capitale secondo le modalità e nei termini definiti dalla delibera di ammissione.
Qualora l’accoglimento della domanda di ammissione anche di quella relativa a Soci appartenenti alla categoria speciale di cui al precedente articolo 6 determini il superamento dei limiti previsti dall’articolo 2519 comma 2 del codice civile e, conseguentemente, l’obbligo per la Cooperativa di applicare le condizioni in materia di Società per azioni, gli amministratori devono convocare l’Assemblea per la modificazione dello statuto.
In tal caso la delibera di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei Soci dopo che l’Assemblea abbia proceduto alla modifica dello statuto.
in caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro 60 giorni la relativa delibera e comunicarla all’interessato. In tal caso, l’aspirante può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l’Assemblea dei Soci in occasione della sua prima successiva convocazione.
Nel caso di deliberazione riforme a quella dell’organo amministrativo, quest’ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall’Assemblea con deliberazione da assumersi entro 30 giorni dalla data dell’Assemblea stessa.
L’Organo Amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione di nuovi Soci.
Articolo 8 (obblighi del Socio)
I Soci sono obbligati:
- al versamento :
- della quota sottoscritta con le modalità e nei seguenti termini previsti dal successivo articolo 18
- della tassa di ammissione a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall’Assemblea in sede di approvazione di bilancio su proposta degli amministratori;
- a mettere a disposizione le loro capacità professionali e loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell’attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa, come previsto nel ulteriore rapporto instaurato e ferme restante le esigenze della Cooperativa.
- All’osservanza dello statuto, nei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi Sociali. Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei Soci e quello risultante dal libro Soci.
Articolo 9 (diritti dei Soci)
I Soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori nota sullo svolgimento degli affari Sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia i libri Sociali e i documenti relativi all’amministrazione.
Articolo 10 (perdita della qualità di Socio)
La qualità di Socio si perde:
- per recesso, esclusione fallimento per causa di morte, se il Socio e persona fisica;
- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il Socio è diverso dalla persona fisica.
Articolo 11 (recesso del Socio)
Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il Socio:
- che abbia perduto i requisiti per l’ammissione
- che non si trovi in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi Sociali
- il cui rapporto di lavoro-subordinato sia cessato per qualsiasi motivo
La dichiarazione di recsoo deve essere comunicata con raccomandata alla Società.
Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva diversa e motivata delibera del consiglio di amministrazione in corso,se comunicato tre mesi prima,e in caso contrario,con la chiusura dell’esercizio successivo.
Articolo 12 (esclusione)
L’esclusione sarà deliberata dall’Organo Amministrativo oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del Socio:
- che perde i requisiti per l’ammissione alla Cooperativa;
- che non sia più nella condizione di svolgere l’attività lavorativa dedotta nel contratto Sociale;
- che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell’ambito della fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell’erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;
- che nell’esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo oggettivo il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla Cooperativa per inadempimento; che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall’articolo 5 senza la previa autorizzazione del consiglio di amministrazione
- che non ho temperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti Sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi Sociali, con adempimenti che non consentono la prosecuzione del rapporto;
- che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota Sociale sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Società;
- che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall’articolo 5, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla Cooperativa;
- f che nell’esecuzione del proprio rapporto di lavoro commette atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi Sociali;
- che arrechi in qualunque modo gravi danni materiali alla Cooperativa o assume iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell’oggetto Sociale;
- che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l’interdizione che temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati che, per le modalità di esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del rapporto.
Contro la deliberazione di esclusione il Socio entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure arbitrali di cui all’articolo 29.
L’esclusione diventa operante dall’annotazione del libro dei Soci, da farsi a cura degli amministratori.
Articolo 13 (liquidazione)
i Soci receduti ed esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato i sensi dei successivi articoli 17 e 20, lettera c, la cui liquidazione eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale avrà luogo sulla base del bilancio dell’esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto Sociale.
La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell’articolo 2545 quinquies del codice civile.
il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall’approvazione del bilancio stesso.
La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnato al Socio ai sensi del successivo articolo 17, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di 5 anni.
Il Socio receduto o escluso altresì diritto, nei termini previsti per il rimborso del capitale di cui al precedente comma, all’assegnazione di un ulteriore importo il cui valore sia pari alla quota parte delle riserve divisibili allo stesso spettante, solo quando il rapporto tra patrimonio netto e il complessivo indebitamento della Cooperativa sia inferiore ad un quarto.
Articolo 14 (morte del Socio)
In caso di morte del Socio, gli eredi o legatari del Socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità in cui al presente articolo 13.
Gli eredi e legatari del Socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.
Nell’ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società entro 6 mesi dalla data del decesso.
In difetto di tale designazioni si applica l’articolo 2347, commi 2 e 3 del codice civile.
Gli eredi provvisti dei requisiti per l’ammissione alla Società possono richiedere di subentrare nella partecipazione del Socio deceduto. L’ammissione sarà deliberata dall’organo amministrativo, previo accertamento dei requisiti, con le modalità e le procedure di cui al precedente articolo 7 .In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell’articolo precedente 13.
Articolo 15 (termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei Soci cessati)
I Soci receduti o esclusi e gli eredi del Socio deceduto dovranno richiedere il rimborso dalla quota versata entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell’esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto Sociale è diventato operativo.
Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione del Consiglio di amministrazione al fondo di riserva legale.
TITOLO IV
STRUMENTI FINANZIARI
Articolo 16 (strumenti finanziari)
Con deliberazione dell’Assemblea, assunta con le modalità di cui all’articolo 2480c,c,la Cooperativa può emettere titoli di debito nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell’articolo 2480 cc e dell’articolo 111 octies delle d.a.t. del codice civile.
In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa Assemblea, sono stabiliti:
- l’importo complessivo dell’emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- l’eventualità modalità li modalità di circolazione nel rispetto di quanto previsto all’articolo 2483 CC
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili;
- l’eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.
La deliberazione dell’Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all’Organo Amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.
All’Assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2263 e seguenti CC, in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.
TITOLO IV
RISTORNI
Articolo 17 (Ristorni)
l’Assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell’organo amministrativo, in materia di ristorno ai Soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto ed al relativo apposito regolamento.
Il ristorno è ripartito tra i Soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall’apposito regolamento i quali in via generale debbono considerare la qualità è quantità dei prodotti conferiti dai Soci.
L’Assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun Socio:
- In forma liquida ;
- mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con l’emissione di nuove azioni di capitali.
- mediante l’emissione di strumenti finanziari.
TITOLO V
PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE
Articolo 18 (Elementi Costitutivi)
Il patrimonio della Cooperativa è costituito:
- dal capitale Sociale che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai Soci ordinati li, rappresentati da quote, ciascuna del valore non inferiore a €25 e non in superiore elimini ai limiti stabiliti dalla legge;
- dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 16
- dalla riserva legale formata con gli utili di cui all’articolo 20 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai Soci receduti o esclusi ed agli eredi dei Soci deceduti;
- dall’eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai Soci ai sensi del precedente articolo 8;
- dalla riserva straordinaria;
- da ogni altro fondo di riserva costituito dall’Assemblea e/o previsto per legge .
Per le obbligazioni Sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente i Soci nel limite delle quote sottoscritte.
La riserva legale di cui alla precedente lettera c è indivisibile e conseguentemente non può essere ripartita tra i Soci cooperatori durante la vita della Cooperativa,nè nell’atto del suo scioglimento. Conservano in ogni caso il carattere di indivisibilità le riserve accantonate a tale fine dalla Cooperativa nel rispetto dell’articolo 26 del DLCPS 14 dicembre 1947 n 1577, del titolo III del DPR 29 settembre 1973 n 601, e dell’articolo 12 della legge 16 dicembre 1977 numero 904
Articolo19 (caratteristiche delle quote)
Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, ne essere ceduti senza l’autorizzazione dell’organo amministrativo.
il Socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all’ordine all’Organo Amministrativo con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell’organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l’intera quota detenuta dal Socio.
Il provvedimento dell’Organo Amministrativo deve essere comunicato al Socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il Socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve scrivere nel libro dei Soci l’acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall’articolo 5.
In caso di diniego dell’autorizzazione, l’Organo Amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro 60 giorni al Socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all’articolo 29.
Articolo 20 (bilancio di esercizio)
L’esercizio Sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio Sociale l’Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità alle norme di legge. Il bilancio deve essere presentato all’Assemblea dei Soci per l’approvazione e 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio Sociale, ovvero entro 180 giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all’ultimo comma dell’articolo 2364 CC, certificate dall’Organo Amministrativo in sede di relazione sulla gestione.
L’Assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 17 e, successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli :
- riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge
- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all’articolo 1 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura del 3%;
- a rivalutazione gratuita del capitale Sociale, nei limiti ed alle condizioni previste dall’articolo 7 della legge 31 gennaio 1992 numero 59;
- eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 17 .
- ad eventuale remunerazione del capitale Sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- all’eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 16;
- la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera e) e g) dell’articolo 18.
Gli importi destinati all’erogazione del ristorno, all’incremento delle riserve aventi natura indivisibile ed al fondo mutualistico debbono essere superiori a quelli destinati alla remunerazione del capitale Sociale e dalla costituzione ed incremento delle risorse divisibili.
TITOLO VI
RIUNIONI DEGLI ORGANI SOCIALI
ARTICOLO 21 (Decisioni Dei Soci)
i Soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonchè sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti Soci che rappresentino almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritti al voto sottopongono alla loro approvazione.
In ogni caso sono riservate alla competenza dei Soci:
- l’approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
- la nomina degli amministratori e la struttura dell’organo amministrativo;
- la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;
- le modificazioni dell’atto costitutivo;
- la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
- la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto Sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei Soci;
- l’approvazione dei regolamenti interni;
- la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.
Le decisioni di competenza dei Soci sono assunte mediante deliberazione Assembleare, con le modalità previste dall’articolo 2479 bis del codice civile.
Articolo 22 (assemblee)
La convocazione dell’Assemblea deve effettuarsi mediante avviso comunicato e Soci con mezzi che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento almeno 8 giorni prima dell’Assemblea, nel domicilio risultante dal libro dei Soci, contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.
In mancanza dell’adempimento delle suddette formalità, l’Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i Soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione tutti gli amministratori e i sindaci effettivi, se nominati.Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
Articolo 23 (costituzione e quorum deliberativi)
In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la meta più uno dei voti dei Soci aventi diritto al voto.
In seconda convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.
L’Assemblea delibera a maggioranza assoluta, ad eccezione dei casi previsti dei numeri 4 6 e 7 del precedente Articolo 21, per i quali è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Soci aventi diritto al voto.
Articolo 24 (votazioni)
Per le votazioni si procederà normalmente con sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell’Assemblea. Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.
Articolo 25 (voto)
Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei Soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.
Ciascun Socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l’ammontare della sua partecipazione;
i Soci persone giuridiche proprio hanno avere un massimo di 5 voti, in relazione all’ammontare della quota Sociale detenuta oppure al numero dei loro membri.
Per i Soci speciali si applica l’articolo 6 del presente statuto.
Articolo 26 (Presidenza dell’Assemblea)
L’Assemblea è presieduta dall’amministratore unico o dal presidente dell’Organo Amministrativo ed in sua assenza dal vicepresidente, ed in assenza anche di questi dalla persona designata dall’Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.
Essa provvedere alla nomina di un segretario anche non Socio la nomina del segretario non ha luogo quando il verbale redatto da un notaio.
Articolo 27 (amministrazione)
la Cooperativa può essere amministrata, alternativamente da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri su decisione dei Soci in sede di nomina.
In caso di nomina del consiglio di amministrazione, l’amministrazione della Cooperativa può essere affidata anche a soggetti non Soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i Soci cooperatori. L’amministratore unico deve essere scelto unicamente ai Soci cooperatori.
Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai Soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre anni.
Gli amministratori possono essere rieletti.
La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai Soci ha effetto dal momento in cui il nuovo corpo Organo Amministrativo è stato ricostituito.
Qualora non vi abbiano provveduto i Soci al momento della nomina il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.
Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedono un terzo degli amministratori. La convocazione, recante l’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisori, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento, almeno 3 giorni prima dell’adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica i sindaci effettivi, se nominati.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.
Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni dagli amministratori.
Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l’amministrazione della Cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati i limiti ai poteri degli amministratori.
Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall’articolo 2475 comma 5 c.c., nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei Soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l’acquisto di azienda o di ramo dell’azienda, la costituzione assunzione di una partecipazione rilevante in altra Società.
Dopo 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli amministratori e al collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni ho caratteristiche,effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.
Gli amministratori relazionano, in occasione dell’approvazione del bilancio di servizio, sui criteri seguiti nella gestione Sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell’articolo 2545 octies c.c. . Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’amministrazione all’ammissione di nuovi Soci. L’amministratore unico ha la rappresentanza della Cooperativa in caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della Cooperativa spetta al presidente del Consiglio, al vicepresidente e ai consiglieri delegati, se nominati.
In caso di mancanza sopravvenuta di uno più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall’articolo 2386 del codice civile.
Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei Soci per la sostituzione dei mancanti.
In caso di mancata sopravvenuta dell’amministratore unico o
di tutti gli amministratori, il ricorso alla decisione dei Soci deve essere fatto d’urgenza dal collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Consiglio del collegio sindacale, l’amministratore unico o gli amministratori sono tenuti a fare ricorso alla decisione dei Soci e rimangono in carica fino alla sua sostituzione.
Spetta alla decisione dei Soci determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato. In presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dall’organo amministrativo, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato.
Articolo 28 (organo di controllo)
Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all’ articolo 2543 comma 1 c.c., la Cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea.
Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il ministero della Giustizia. L’Assemblea nomina il presidente del collegio stesso.
I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili. Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono d’ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 2399 c.c..
I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei Soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del tribunale, sentito l’interessato.
In caso di morte, di decadenza o rinunzia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei Soci per l’integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell’Organo Amministrativo nei successivi trenta giorni i nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.
Il collegio sindacale deve vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società sul suo concreto funzionamento.
A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a Società controllate, sull’andamento delle operazioni Sociali e ho su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle Società con in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all’andamento generale dell’attività Sociale.
Nell’espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci sotto la propria responsabilità ed a proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e le decadenze previste dall’articolo 2399 c.c. . L’Organo Amministrativo può, tuttavia,rifiutare agli ausiliari ed ai dipendenti dei sindaci l’accesso a informazioni riservate.
Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409 bis e seguenti del codice civile.
I sindaci relazionano, in occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione Sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.
Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti, le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.
Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei Soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.
Il collegio deve riunirsi almeno ogni 90 giorni.
TITOLO 7
CONTROVERSIE
ARTICOLO 29 (clausola di conciliazione ed arbitrale)
Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti Sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere Assembleari, promosse da o contro i Soci, da o contro la Società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi Sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione secondo il regolamento del servizio di riconciliazione di conciliazione della Camera di commercio di Cosenza, con gli effetti previsti agli articoli 38 SS d.1gs 5/2003.
Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come prevista dalla presente clausola, entro 60 giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto in conformità del regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Cosenza che provvederà l’hanno alla nomina dell’arbitro/degli arbitri. Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale. Il procedimento di conciliazione dovrà svolgersi entro 60 giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto.
TITOLO VIII
SCIOGGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Articolo 30 (Scioglimento anticipato)
l’Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.
Articolo 31 (devoluzione patrimonio finale )
In caso di scioglimento della Società, l’intero patrimonio Sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:
- a rimborso del capitale Sociale effettivamente versato dai Soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente articolo 23 lettera c;
- all’assegnazione ai Soci di ulteriori importi in cui il valore sia pari alla quota parte delle riserve divisibili agli stessi spettanti;
- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all’articolo 11 della legge 31/ 1/92 numero 59.
TITOLO IX
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Articolo 32 Regolamenti
Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i Soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell’attività mutualistica, l’Organo Amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all’approvazione dell’Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.